Come si legge un'etichetta alimentare: quello che la legge impone e quello che vende
1) Che cosa c'è su una confezione, e perché non tutto ha lo stesso peso
2) Il fronte del pacco: il nome che vende e il nome che dice che cosa è
3) L'elenco degli ingredienti: l'informazione più sottovalutata dell'etichetta
4) La tabella nutrizionale: sette voci, un ordine imposto e un denominatore scelto
5) Le percentuali: «assunzioni di riferimento» non vuol dire «il tuo fabbisogno»
6) Le due date, e perché non sono la stessa cosa
7) L'origine: la regola è che non è obbligatoria
8) Le parole che hanno un numero dietro
9) Le parole che non hanno un numero dietro
10) Nutri-Score e NutrInform Battery: un dibattito aperto, raccontato come tale
11) Domande frequenti
12) Cinque etichette lette insieme, e i sei controlli da fare al banco
Che cosa c'è su una confezione, e perché non tutto ha lo stesso peso
C'è una frase che regge tutta questa guida, e conviene tenerla a mente fino all'ultima riga: un'informazione obbligatoria l'azienda deve darla anche quando la danneggia; un'informazione volontaria la dà perché la avvantaggia. Sono due cose diverse anche quando stanno a un centimetro di distanza, con lo stesso carattere, sullo stesso pacco.
L'elenco generale di ciò che è obbligatorio non è opinabile: sta all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1169/2011, che vale in tutta l'Unione europea. Sono dodici voci, dalla lettera a) alla lettera l).
| Lettera | Indicazione obbligatoria | Articolo di dettaglio |
|---|---|---|
| a) | Denominazione dell'alimento | art. 17 e allegato VI |
| b) | Elenco degli ingredienti | art. 18 e allegato VII |
| c) | Allergeni dell'allegato II | art. 21 |
| d) | Quantità di taluni ingredienti (QUID) | art. 22 e allegato VIII |
| e) | Quantità netta | art. 23 e allegato IX |
| f) | Termine minimo di conservazione o data di scadenza | art. 24 e allegato X |
| g) | Condizioni particolari di conservazione o d'impiego | art. 25 |
| h) | Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore | art. 8(1) |
| i) | Paese d'origine o luogo di provenienza, ove previsto | art. 26 |
| j) | Istruzioni per l'uso, se servono a usare bene il prodotto | art. 9(1)(j) |
| k) | Titolo alcolometrico effettivo per bevande oltre 1,2% vol | allegato XII |
| l) | Dichiarazione nutrizionale | artt. 30-35 e allegato XIII |
Attenzione a una lettura frettolosa: parecchie di queste voci sono condizionate nel loro stesso testo, e non compaiono su ogni confezione. La c) riguarda l'allergene «usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito»: se non ce ne sono, non si scrive nulla. La d) è il QUID, dovuto solo nei casi dell'art. 22. La g) vale per gli alimenti «che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso» (art. 25). La j) vale «per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento». La k) solo «per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume». La i), l'origine, non è l'unica condizionata: è l'unica che rinvia a un altro articolo, il 26, per l'individuazione dei casi. E la b) e la l) hanno regimi di esenzione propri, rispettivamente l'art. 19 e l'allegato V.
Anche le deroghe sono più ampie di come vengono raccontate, e stanno tutte nell'art. 16. Il paragrafo 3 esclude dalla dichiarazione nutrizionale tutti gli alimenti dell'allegato V, che sono diciannove voci, e vale la pena leggerle tutte perché coprono mezzo carrello: prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; prodotti trasformati sottoposti alla sola maturazione, sempre con un solo ingrediente o categoria; acque destinate al consumo umano; piante aromatiche, spezie e loro miscele; sale e succedanei del sale; edulcoranti da tavola; estratti di caffè e di cicoria e i chicchi di caffè, anche decaffeinati; infusi di erbe e di frutta, tè ed estratti di tè; aceti di fermentazione e loro succedanei; aromi; additivi alimentari; coadiuvanti tecnologici; enzimi alimentari; gelatina; composti di gelificazione per marmellate; lieviti; gomme da masticare; alimenti in imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²; alimenti forniti in piccole quantità dal fabbricante direttamente al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio. Il paragrafo 1 riduce alle sole lettere a), c), e), f) e l) le indicazioni dovute sulle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate e marcate in modo indelebile: non è una questione di formato. Il paragrafo 2 fa lo stesso, con le lettere a), c), e) ed f), per gli imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm². Il paragrafo 4 esenta le bevande con oltre 1,2 % vol di alcol dall'elenco degli ingredienti e dalla dichiarazione nutrizionale.
L'art. 9(1) non è tutto l'obbligatorio
È il punto su cui si sbaglia più spesso, ed è bene metterlo per iscritto: l'art. 9(1) è l'elenco generale, non l'elenco completo. L'art. 10, paragrafo 1 dispone alla lettera che «oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti». L'allegato III contiene obblighi che si incontrano al banco tutti i giorni: «confezionato in atmosfera protettiva» per gli alimenti conservati con gas d'imballaggio; «con edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante/i» accanto alla denominazione; «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)»; «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» oltre il 10% di polioli aggiunti; «contiene liquirizia» sopra le soglie di acido glicirrizico; le avvertenze su caffeina elevata e fitosteroli; la data di congelamento.E ci sono obblighi che stanno fuori da entrambi gli articoli: l'art. 17(5) e l'allegato VI («decongelato», acqua aggiunta oltre il 5%, «carne ricomposta»), il lotto di produzione, e le normative settoriali su carni bovine, uova, olio d'oliva e prodotti della pesca. Se un'indicazione non rientra nelle dodici voci, non se ne può ancora concludere che sia volontaria: va cercata prima nell'allegato III e nelle norme di settore.
Infine, l'elenco è armonizzato ma non blindato. L'art. 39 consente agli Stati membri di adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a condizioni tassative: protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi, tutela della proprietà industriale e commerciale. Il paragrafo 2 ammette disposizioni nazionali sull'origine obbligatoria solo «ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza». E l'art. 44 rinvia al diritto nazionale per gli alimenti non preimballati. I decreti italiani sull'origine dell'ingrediente primario, di cui si parla alla sezione 7, nascono proprio da qui.
Due regole di contorno che decidono molto. L'art. 9(2): le indicazioni obbligatorie sono espresse mediante parole e numeri, e i pittogrammi possono solo aggiungersi, mai sostituirle. L'art. 12(2): per i prodotti preimballati queste informazioni appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. È la regola, e come regola vale: non su un sito, non dietro un codice QR, non «disponibili su richiesta».
Due eccezioni, però, esistono davvero, e conviene conoscerle per non gridare all'irregolarità. La prima è l'art. 16(2): sotto i 10 cm² di superficie maggiore l'elenco degli ingredienti «è fornito mediante altri mezzi o è messo a disposizione del consumatore su sua richiesta». La seconda riguarda i prodotti vitivinicoli: dall'8 dicembre 2023, per effetto del Reg. (UE) 2021/2117, l'elenco completo degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale integrale possono essere forniti per via elettronica, tipicamente con un codice a barre bidimensionale, mentre sull'etichetta fisica restano il valore energetico e gli allergeni. Il vino è un alimento preimballato: è la prova che l'assoluto, qui, non regge.
La distinzione fra i due mondi è scritta nel testo, non è un'interpretazione: l'art. 2(2)(c) definisce «informazioni obbligatorie» quelle che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire, e l'intero Capo V, che si apre con l'art. 36, si intitola «Informazioni volontarie sugli alimenti».
Stato della norma ad agosto 2026. Il Regolamento 1169/2011 è in vigore nella versione consolidata del 1° aprile 2025, con quattro soli atti modificativi in quindici anni. L'ultimo, il Regolamento delegato (UE) 2024/2512, riscrive una riga dell'allegato II sulla senape. L'impianto degli articoli 9, 13, 17, 18, 21, 24 e 26 è quello del 2011.
Lo impone la legge: le dodici voci generali dell'art. 9(1), le indicazioni complementari dell'art. 10 e dell'allegato III, e quelle delle norme di settore, in parole e numeri, sull'imballaggio (artt. 9(2) e 12(2)).
Lo sceglie l'azienda: tutto il resto, entro il limite generale del non indurre in errore (art. 7) e dei requisiti delle informazioni volontarie (art. 36).
Lo sceglie l'azienda: tutto il resto, entro il limite generale del non indurre in errore (art. 7) e dei requisiti delle informazioni volontarie (art. 36).
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Il fronte del pacco: il nome che vende e il nome che dice che cosa è
Il fronte è la parte progettata per essere guardata, ed è quasi tutta scelta dell'azienda. Qui va sfatata una convinzione diffusissima: la legge non impone nulla sul fronte. Quello che impone è diverso e più sottile. L'art. 13(5) stabilisce che tre indicazioni — la denominazione dell'alimento, la quantità netta e, per le bevande oltre 1,2 % vol, il titolo alcolometrico — «appaiono nello stesso campo visivo». Il «campo visivo» è definito dall'art. 2(2)(k) come l'insieme delle superfici leggibili da un unico angolo visuale: può benissimo essere il retro o il lato della confezione. Nessuna disposizione del regolamento obbliga a collocare un'indicazione obbligatoria nel «campo visivo principale», che l'art. 2(2)(l) definisce a parte; l'unica cosa che il regolamento vi colloca, per l'art. 34(3), è la ripetizione fronte-pacco di alcuni valori nutrizionali, che è volontaria. Altre norme, fuori dal 1169, possono invece pretendere quel posto: è il caso dei paesi d'origine del miele in miscela, alla sezione 7. Il paragrafo 6 aggiunge che l'obbligo dello stesso campo visivo non si applica nei casi dell'art. 16, paragrafi 1 e 2.
Da qui il primo strumento operativo di questa guida. L'art. 17(1) impone una gerarchia rigida: si usa la denominazione legale; in mancanza, la denominazione usuale; in mancanza, una denominazione descrittiva che faccia capire la reale natura del prodotto (definizioni all'art. 2(2)(n), (o) e (p)). E l'art. 17(4) dice, alla lettera: «La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia».
Tradotto: il nome grande e colorato è marketing, ed è legittimo. Ma da qualche parte, sulla stessa confezione, deve esserci la parola che dice legalmente che cosa è quel prodotto. Cercarla è gratis e cambia la lettura di tutto il resto.
| Elemento | Obbligo o scelta, e dove | Norma |
|---|---|---|
| Denominazione dell'alimento | Obbligo, nello stesso campo visivo delle altre due | artt. 9(1)(a), 17 e 13(5) |
| Marchio e nome di fantasia | Scelta, ma non sostituisce la denominazione | art. 17(4) |
| Immagini, fotografie, grafica | Scelta, che però può far scattare un obbligo | artt. 22 e 7(1)(d) |
| Quantità netta | Obbligo, nello stesso campo visivo | artt. 9(1)(e), 23 e 13(5) |
| Titolo alcolometrico oltre 1,2 % vol | Obbligo, nello stesso campo visivo | artt. 9(1)(k) e 13(5) |
| Ripetizione fronte-pacco di energia e nutrienti | Scelta, e questa sì nel campo visivo principale | art. 34(3) |
| Logo nutrizionale fronte-pacco | Scelta | art. 35 |
| Indicazione nutrizionale o sulla salute | Scelta regolata | Reg. (CE) 1924/2006 |
Un equivoco da smontare subito: l'elenco degli ingredienti non deve stare accanto alla denominazione. Non rientra fra le tre voci dell'art. 13(5), quindi per legge può stare sul retro o sul lato.
Sulla leggibilità la norma è più esigente di quanto si creda. L'art. 13(1) vuole le informazioni obbligatorie in un punto evidente, facilmente visibili, chiaramente leggibili e — clausola quasi mai citata — «non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche». L'art. 13(2) fissa un'altezza della x di almeno 1,2 mm, dove l'altezza della x è definita graficamente nell'allegato IV ed è l'altezza di una «x» minuscola, non del carattere. L'art. 13(3) scende a 0,9 mm quando la superficie maggiore dell'imballaggio è inferiore a 80 cm²: la faccia più grande, non la superficie totale.
Infine il pezzo più potente e meno conosciuto: l'art. 22, il QUID. La quantità di un ingrediente deve essere dichiarata quando figura nella denominazione o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore, quando è essenziale per caratterizzare l'alimento e distinguerlo da prodotti simili, e — soprattutto — quando è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica. Le fragole grandi in fotografia non sono decorazione: rendono obbligatoria la percentuale di fragole. L'immagine è una scelta, la percentuale che ne consegue è un obbligo.
Con un'avvertenza che manca quasi ovunque: l'obbligo ha eccezioni tassative, elencate nell'allegato VIII, punto 1, e ignorarle porta a giudicare irregolare un'etichetta a norma. Il QUID non è richiesto per l'ingrediente il cui peso netto sgocciolato è già indicato; per quello la cui quantità deve già figurare in etichetta per altre disposizioni dell'Unione; per quello utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; per quello che, pur figurando nella denominazione, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore; e nei casi di raggruppamento dei punti 4 e 5 dell'allegato VII, parte A.
L'art. 17(5) e l'allegato VI aggiungono le indicazioni che devono accompagnare la denominazione: «decongelato», l'acqua aggiunta oltre il 5%, le proteine aggiunte di origine diversa, «carne ricomposta» e «pesce ricomposto».
Lo impone la legge: denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico nello stesso campo visivo (art. 13(5)); il QUID quando l'ingrediente è evidenziato e non ricade in una deroga dell'allegato VIII (art. 22); le altezze minime dei caratteri (art. 13(2)-(3)).
Lo sceglie l'azienda: il nome di fantasia, le fotografie, i colori, la posizione di tutto il resto.
Lo sceglie l'azienda: il nome di fantasia, le fotografie, i colori, la posizione di tutto il resto.
L'elenco degli ingredienti: l'informazione più sottovalutata dell'etichetta
È la parte dell'etichetta che non richiede alcuna competenza per essere usata, e che dice più di qualunque slogan. L'art. 18(1) lo dice così: «L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione», preceduto da un'intestazione che contiene la parola «ingredienti».
Il primo ingrediente è quello che pesa di più. Se un prodotto è costruito attorno a un ingrediente e quell'ingrediente compare al quinto posto, la gerarchia del pacchetto e la gerarchia reale non coincidono.
Detto questo, va detta anche la cosa che quasi nessuno scrive: l'ordine ha eccezioni codificate, e sono nell'allegato VII, parte A.
| Caso | Che cosa cambia | Punto dell'allegato VII, parte A |
|---|---|---|
| Acqua aggiunta | Può non essere indicata se non supera il 5% del prodotto finito; la deroga non vale per carni, preparazioni di carni, prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati | punto 1 |
| Ingredienti concentrati o disidratati e poi ricostituiti | Possono essere elencati secondo il peso prima della concentrazione, senza alcuna soglia | punto 2 |
| Alimenti concentrati o disidratati da ricostituire con acqua | Gli ingredienti possono essere elencati secondo le proporzioni del prodotto ricostituito, con una dicitura che lo segnali | punto 3 |
| Ortofrutticoli, funghi, spezie, piante aromatiche in proporzioni variabili | Possono essere raggruppati con la dicitura «in proporzione variabile» | punti 4 e 5 |
| Ingredienti sotto il 2% del prodotto finito | Possono essere elencati in ordine diverso, dopo gli altri | punto 6 |
| Ingredienti intercambiabili sotto il 2% | Dicitura «contiene … e/o …» | punto 7 |
| Oli e grassi raffinati di origine vegetale | Raggruppabili sotto «oli vegetali» o «grassi vegetali», seguiti dalle origini specifiche; l'idrogenato porta «totalmente o parzialmente idrogenato» | punti 8 e 9 |
Sotto il 2%, quindi, l'ordine può essere libero. Sopra, resta l'indizio migliore che l'etichetta offra, ma non è un assoluto: i punti 2 e 3 permettono di ordinare gli ingredienti secondo il peso prima della concentrazione o secondo le proporzioni del prodotto ricostituito, senza soglie di sorta; i punti 4 e 5 permettono di raggrupparli «in proporzione variabile»; i punti 8 e 9 permettono di raggruppare oli e grassi vegetali sotto una designazione comune. In tutti questi casi un ingrediente può comparire in una posizione che non corrisponde al suo peso nel prodotto finito anche quando è ben sopra il 2%. L'ordine va letto per quello che è: un'indicazione forte, non una misura.
C'è poi una seconda semplificazione ammessa: la parte B dello stesso allegato consente di designare certi ingredienti con il nome della categoria anziché con quello specifico.
| Nome di categoria ammesso | Che cosa comprende |
|---|---|
| «zucchero» | qualsiasi saccarosio |
| «amido» o «fecola» | amidi non modificati chimicamente |
| «pesce», «formaggio» | ammesso solo quando l'ingrediente è componente di un altro alimento e la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non fanno riferimento a una precisa specie di pesce o di formaggio |
| «vino» | tutti i tipi di vino previsti dall'allegato richiamato dalla voce |
| «spezie» e «piante aromatiche» | ammesso se non superano il 2% del prodotto |
| «proteine del latte», «sciroppo di glucosio», «pangrattato», «burro di cacao» | designazioni generiche previste dall'allegato |
| «carne di …» | due limiti distinti per specie, non uno: si veda la tabella qui sotto |
La voce «carne di …» merita una tabella sua, perché i numeri che circolano sono la metà di quelli veri. L'allegato VII, parte B, fissa per ciascuna riga due tenori massimi: uno per le materie grasse e uno per il rapporto fra collagene e proteine della carne, che è il vero indicatore del tessuto connettivo.
| Specie | Tenore in materie grasse | Rapporto collagene su proteine della carne |
|---|---|---|
| Mammiferi, esclusi conigli e suini, e miscugli con predominanza di mammiferi | 25% | 25% |
| Suini | 30% | 25% |
| Volatili e conigli | 15% | 10% |
Il tetto più severo dei sei è quello del collagene per volatili e conigli, 10%, ed è quello che distingue la carne dai residui di macellazione. E c'è una conseguenza pratica che quasi nessuno riporta: quando questi limiti sono superati ma tutti gli altri criteri sono rispettati, il tenore di «carne di …» va adeguato al ribasso e l'elenco degli ingredienti deve menzionare a parte la presenza di materie grasse o di tessuto connettivo. I prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi da questa voce e vanno designati come tali.
Tre note tecniche completano il quadro. I nanomateriali ingegnerizzati vanno indicati con la dicitura «(nano)» dopo il nome dell'ingrediente (art. 18(3)). L'elenco non è richiesto in alcuni casi nominati dall'art. 19: ortofrutticoli freschi non sbucciati né tagliati, acque gassificate, aceti di fermentazione da un solo prodotto base, alcuni lattiero-caseari e gli alimenti con un solo ingrediente la cui denominazione già lo identifica. E l'art. 20 toglie dall'elenco cose che nel prodotto sono passate davvero: coadiuvanti tecnologici, supporti, additivi trasferiti da un ingrediente e privi di funzione nel prodotto finito, liquido di copertura non consumato. «Ingredienti» non significa «tutto ciò che è passato per il prodotto».
Quell'articolo, però, contiene una salvaguardia che è la cosa più importante di tutte, e sta nelle sue prime parole: l'art. 20 esclude quelle sostanze dall'elenco «fatto salvo l'articolo 21». Le esclusioni, cioè, non valgono per le sostanze dell'allegato II. L'art. 9(1)(c) impone di dichiarare «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico» elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza dell'allegato II, usato nella fabbricazione e ancora presente nel prodotto finito, «anche se in forma alterata». Un coadiuvante tecnologico allergenico va quindi dichiarato, pur non essendo un ingrediente ai sensi dell'art. 20.
Gli allergeni vivono dentro l'elenco
L'art. 21(1)(a) vuole che la sostanza allergenica figuri nell'elenco degli ingredienti, con riferimento chiaro alla denominazione dell'allegato II. L'art. 21(1)(b) vuole che sia «evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo».Da qui una correzione che vale la pena fare esplicitamente, perché è l'errore più ripetuto in rete: la legge non impone il grassetto. Impone la distinzione visiva. Maiuscolo, corsivo, fondo colorato sono conformi quanto il grassetto.
I quattordici allergeni dell'allegato II, con le esenzioni che ne fanno parte a pieno titolo: cereali contenenti glutine (esclusi sciroppi di glucosio e maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio a base di orzo e cereali per distillati); crostacei; uova; pesce (esclusa la gelatina usata come supporto di vitamine o come chiarificante di birra e vino); arachidi; soia (esclusi olio e grasso raffinati, tocoferoli E306, fitosteroli e stanoli vegetali); latte e lattosio (esclusi siero per distillati e lattitolo); frutta a guscio, nominativamente mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi e noci macadamia; sedano; senape; semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO₂ totale; lupini; molluschi.
L'unica modifica recente del regolamento sta proprio qui: dal 1° aprile 2025, per effetto del Reg. delegato (UE) 2024/2512 e sulla base di un parere EFSA del 25 settembre 2023, è esentato dalla dichiarazione l'acido beenico con purezza minima dell'85% ottenuto da senape dopo due distillazioni e usato per gli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477. Un'esenzione non è un vuoto normativo: significa che il processo ha eliminato la proteina responsabile.
Se l'elenco degli ingredienti manca, l'allergene si indica con la parola «contiene» seguita dalla denominazione; se la denominazione del prodotto richiama già chiaramente la sostanza, l'indicazione non è richiesta. Per gli alimenti non preimballati, per la ristorazione e per quelli imballati sul luogo di vendita, l'art. 44(1)(a) rende obbligatoria in tutta l'Unione almeno l'informazione sugli allergeni. Ma non finisce lì: l'art. 44(1)(b) dice che le altre indicazioni degli artt. 9 e 10 non sono obbligatorie «a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali» che le richiedano, e l'art. 44(2) lascia loro anche le modalità. L'Italia si è avvalsa di entrambe le facoltà: l'art. 19 del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 impone, su cartello o altro sistema equivalente anche digitale, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione, le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, la data di scadenza per le paste fresche e per quelle con ripieno, il titolo alcolometrico per le bevande oltre 1,2% vol e la percentuale di glassatura per i congelati glassati. Al banco degli sfusi, insomma, l'obbligo è più largo dei soli allergeni.
E poi c'è il caso didatticamente perfetto: «può contenere tracce di…» è volontaria. L'art. 36(3)(a) autorizzava la Commissione ad adottare atti di esecuzione sulla presenza accidentale e non intenzionale di allergeni: non sono mai stati adottati. Quella dicitura non ha soglie né criteri di legge, mentre l'allergene ingrediente ne ha.
Non è però una lettera morta: la differenza fra «non adottato e fermo» e «non adottato ma in corso con una data» conta. La Commissione ha aperto un'iniziativa sull'etichettatura precauzionale degli allergeni, il cui atto è qualificato come regolamento di esecuzione e la cui adozione è prevista per il quarto trimestre del 2027. Fino ad allora la dicitura resta priva di soglie di legge.
Lo impone la legge: l'ordine di peso decrescente (art. 18(1)), il QUID (art. 22), l'evidenziazione degli allergeni presenti come ingredienti (art. 21).
Lo sceglie l'azienda: il modo di evidenziare l'allergene, il ricorso ai nomi di categoria ammessi e la dicitura precauzionale sulle tracce, che nessuna norma disciplina.
Lo sceglie l'azienda: il modo di evidenziare l'allergene, il ricorso ai nomi di categoria ammessi e la dicitura precauzionale sulle tracce, che nessuna norma disciplina.
La tabella nutrizionale: sette voci, un ordine imposto e un denominatore scelto
La tabella è la parte più regolata dell'etichetta, ed è un elenco chiuso. L'art. 30(1) impone il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Sette voci, non una di più.
L'art. 30(2) permette di aggiungere, volontariamente, solo quelle di un secondo elenco chiuso: monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e sali minerali presenti in quantità significativa. Le fibre non sono obbligatorie: se non compaiono, non è un'omissione illecita. L'art. 30(3) consente di ripetere sul fronte solo il valore energetico da solo, oppure energia più grassi, saturi, zuccheri e sale. Nessun'altra combinazione.
| Voce | Unità (allegato XV) |
|---|---|
| Energia | kJ e kcal, in quest'ordine |
| Grassi, di cui saturi, monoinsaturi, polinsaturi | g |
| Carboidrati, di cui zuccheri, polioli, amido | g |
| Fibre | g |
| Proteine | g |
| Sale | g |
| Vitamine e sali minerali | unità dell'allegato XIII, parte A |
L'ordine non è estetico: l'art. 34(1)-(2) impone che le voci stiano nello stesso campo visivo, nell'ordine dell'allegato XV, in formato tabulare con le cifre allineate se lo spazio lo consente. E le calorie non si misurano: si calcolano con i coefficienti fissi dell'allegato XIV richiamati dall'art. 31(1) — carboidrati 17 kJ e 4 kcal per grammo, grassi 37 e 9, proteine 17 e 4, alcol etilico 29 e 7, fibre 8 e 2, polioli 10 e 2,4, eritritolo 0. I valori sono riferiti all'alimento così com'è venduto e sono valori medi (art. 31(3)-(4)).
«Di cui» significa dentro, mai in aggiunta
Le due cifre non si sommano. L'allegato I definisce i «carboidrati» come qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli (punto 7), e gli «zuccheri» come tutti i monosaccaridi e disaccaridi, esclusi i polioli (punto 8). In «carboidrati 60 g, di cui zuccheri 5 g» i restanti 55 g sono amido, polioli e altri carboidrati.Due conseguenze pratiche. La prima: le fibre stanno su una riga propria, fuori dai carboidrati dichiarati, perché l'allegato I al punto 12 le definisce come polimeri non digeriti né assorbiti nel piccolo intestino. È una differenza sostanziale rispetto alle etichette statunitensi, dove la fibra è dentro i carboidrati totali. La seconda: la definizione di «zuccheri» è puramente chimica, quindi l'etichetta europea non distingue gli zuccheri aggiunti da quelli naturalmente presenti. Il lattosio, il fruttosio della frutta e il saccarosio aggiunto finiscono nella stessa riga. L'unico indizio è altrove, nell'elenco degli ingredienti in ordine di peso.
Per 100 g contro per porzione
L'art. 32(2) è secco: i valori «sono espressi per 100 g o per 100 ml». Non è un'opzione, ed è la sola base di confronto che la legge garantisce fra due prodotti diversi.La colonna per porzione è ammessa dall'art. 33(1) a tre condizioni cumulative: la porzione dev'essere facilmente riconoscibile dal consumatore, quantificata in etichetta, e dev'essere indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. È ammessa in aggiunta alla forma per 100 g, e la porzione usata va indicata immediatamente accanto alla dichiarazione (art. 33(4)).
Chi definisce una porzione? L'art. 33(5) dava mandato alla Commissione di adottare atti di esecuzione con regole per categorie di alimenti: non risultano adottate regole UE armonizzate sulle porzioni. La porzione la sceglie il produttore.
L'aritmetica che ne segue è la cosa più utile di questa sezione. Un prodotto con 22 g di zuccheri per 100 g copre il 24% dell'assunzione di riferimento di 90 g. Lo stesso prodotto, con porzione dichiarata di 30 g, ne contiene 6,6 g, cioè il 7%. Stesso alimento, due impressioni, entrambe legali. Il confronto fra prodotti si fa sulla colonna per 100 g, che è l'unica che la legge blinda.
Il sale, e perché «0 g» non vuol dire la stessa cosa per tutti i nutrienti
L'allegato I, punto 11, dà la definizione legale: «sale» = sodio × 2,5. Il fattore approssima il rapporto fra le masse molari di cloruro di sodio e sodio. La Commissione ha chiarito che il contenuto di sale va sempre derivato dal sodio totale dell'alimento, da qualunque fonte provenga: sale da cucina, additivi sodici, sodio naturalmente presente. Quindi «sale» in etichetta non significa «sale aggiunto». L'art. 30(1), secondo capoverso, ammette in via volontaria una dicitura che segnali che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente: la sua assenza non prova nulla, la sua presenza sì.Infine i numeri non sono esatti, e la legge lo sa. Le tolleranze del documento guida della Commissione del dicembre 2012:
| Nutriente | Tolleranza ammessa |
|---|---|
| Carboidrati, proteine, fibre, zuccheri, grassi | sotto 10 g/100 g: ± 2 g (grassi ± 1,5 g); fra 10 e 40 g: ± 20%; oltre 40 g: ± 8 g |
| Acidi grassi saturi | sotto 4 g/100 g: ± 0,8 g; da 4 g in su: ± 20% |
| Sale | sotto 1,25 g/100 g: ± 0,375 g; da 1,25 g in su: ± 20% |
| Sodio | sotto 0,5 g/100 g: ± 0,15 g; da 0,5 g in su: ± 20% |
| Vitamine | +50% e −35% |
| Minerali | +45% e −35% |
Gli arrotondamenti ammessi consentono di scrivere «0 g» sotto una soglia, ma la soglia non è la stessa per tutti i nutrienti, ed è qui che si fanno gli errori più grossi.
| Nutriente | Si può dichiarare «0 g» quando la quantità è |
|---|---|
| Grassi, carboidrati, zuccheri, proteine, fibre, polioli, amido | ≤ 0,5 g per 100 g o 100 ml |
| Acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi | ≤ 0,1 g per 100 g o 100 ml |
| Sale | ≤ 0,0125 g per 100 g o 100 ml |
| Sodio | ≤ 0,005 g per 100 g o 100 ml |
«0 g» non significa zero: significa sotto la soglia di arrotondamento — che per il sale è circa quaranta volte più stretta di quella dei macronutrienti. Chi applicasse al sale la soglia di 0,5 g concluderebbe che dietro uno «0 g» possono nascondersi fino all'8% dell'assunzione di riferimento: non è così. Uno «0 g» di sale, in pratica, è sale assente.
Lo impone la legge: le sette voci, il loro ordine (allegato XV), l'espressione per 100 g o 100 ml (art. 32(2)), kJ e kcal insieme, lo stesso campo visivo (art. 34).
Lo sceglie l'azienda: le voci facoltative dell'art. 30(2), le colonne per porzione e la porzione stessa, le percentuali, la ripetizione sul fronte.
Lo sceglie l'azienda: le voci facoltative dell'art. 30(2), le colonne per porzione e la porzione stessa, le percentuali, la ripetizione sul fronte.
Le percentuali: «assunzioni di riferimento» non vuol dire «il tuo fabbisogno»
Quando in etichetta compare «35% dell'assunzione di riferimento», il denominatore non è chi sta leggendo. È un adulto medio teorico da 2 000 kcal, definito una volta per tutte nell'allegato XIII, parte B.
| Elemento | Consumo di riferimento per un adulto medio |
|---|---|
| Energia | 8 400 kJ e 2 000 kcal |
| Grassi totali | 70 g |
| Acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 260 g |
| Zuccheri | 90 g |
| Proteine | 50 g |
| Sale | 6 g |
L'espressione in percentuale è facoltativa (art. 32(4)). Quando c'è, però, l'art. 32(5) impone in stretta prossimità la dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)», in una formula che non può essere modificata. Il calcolo è banale e si può rifare a mano: percentuale = quantità per 100 g diviso l'assunzione di riferimento, per cento. Un grammo di sale per 100 g è il 17% di 6 g.
Due precisazioni che vengono dalla Commissione stessa, non da un'interpretazione. La prima: non esiste alcun consiglio nutrizionale a consumare, per esempio, 20 g di grassi saturi al giorno, e quel valore non va inteso come una quantità minima necessaria. La seconda: le percentuali non possono essere riferite ai bambini né ad altri gruppi specifici, salvo che norme dell'Unione o nazionali fissino valori scientificamente fondati. Il 100% stampato su un prodotto pensato per un bambino è calcolato su un adulto.
Da qui il raccordo, delicato, con le raccomandazioni di salute pubblica. Non si contraddicono: rispondono a domande diverse.
| Tema | Riferimento di etichetta (allegato XIII) | Raccomandazione di salute pubblica | Perché non coincidono |
|---|---|---|---|
| Zuccheri | 90 g, pari al 18% dell'energia | OMS: meno del 10% dell'energia da zuccheri liberi, con raccomandazione condizionale sotto il 5%; LARN: non oltre il 15% dell'energia da zuccheri semplici | l'etichetta dichiara i mono e disaccaridi totali, l'OMS limita quelli liberi: sono grandezze diverse |
| Sale | 6 g | OMS: meno di 5 g al giorno, cioè meno di 2 000 mg di sodio | l'una serve a confrontare prodotti, l'altra è un obiettivo di popolazione |
| Acidi grassi saturi | 20 g, pari al 9% dell'energia | OMS e LARN: meno del 10% dell'energia | qui i due numeri sono sostanzialmente allineati |
Confrontare direttamente il numero degli zuccheri in etichetta con la soglia dell'OMS è un errore di categoria, in entrambe le direzioni. E anche fra le due raccomandazioni le definizioni divergono: l'OMS parla di zuccheri liberi, i LARN di zuccheri semplici totali.
Per i fabbisogni individuali le fonti da consultare sono i LARN nella quinta revisione e le Linee guida per una sana alimentazione del CREA, il Ministero della Salute, i Dietary Reference Values dell'EFSA e l'OMS. Questa guida si ferma qui: spiega il denominatore stampato sul pacco, non lo traduce in indicazioni personali.
Nota terminologica. L'allegato XIII si intitola «Consumi di riferimento», mentre gli artt. 32 e 33 e la dicitura obbligatoria in etichetta dicono «assunzioni di riferimento». Sono la stessa cosa: l'incoerenza è del testo italiano del regolamento.
Lo impone la legge: la formula «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» ogni volta che le percentuali compaiono (art. 32(5)).
Lo sceglie l'azienda: se mettere le percentuali e dove metterle, e su quale porzione calcolarle.
Lo sceglie l'azienda: se mettere le percentuali e dove metterle, e su quale porzione calcolarle.
Le due date, e perché non sono la stessa cosa
La differenza fra le due formule non è di stile: è giuridica, e le conseguenze sono diverse. Conviene riportarle nella forma esatta dell'allegato X, perché è proprio sulle parole che si gioca tutto.
| Termine minimo di conservazione | Data di scadenza | |
|---|---|---|
| Dicitura esatta | «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l'indicazione del giorno, «da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi | «da consumare entro …» |
| Che cosa promette | che il prodotto conserva le proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, cioè qualità | sicurezza microbiologica |
| Norma | art. 2(2)(r), art. 24, allegato X punto 1 | art. 24(1), allegato X punto 2 |
| Dopo la data | l'alimento resta legalmente commerciabile; il produttore non garantisce più le caratteristiche | l'alimento è per definizione di legge «a rischio» ai sensi dell'art. 14, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (CE) 178/2002, e non può essere immesso sul mercato |
| Formato | giorno, mese ed eventualmente anno, con semplificazioni in base alla durata | giorno, mese ed eventuale anno, su ogni singola porzione preconfezionata |
Una precisazione che vale la pena fare, perché la formula sbagliata circola ovunque: la dicitura legale della scadenza è «da consumare entro», non «da consumarsi entro». E la formula del termine minimo, quando la data comporta il giorno, comprende l'articolo: l'allegato X, punto 1, lettera a), prescrive «da consumarsi preferibilmente entro il …», non «da consumarsi preferibilmente entro …». Anche l'articolo fa parte della dicitura.
Un dettaglio in più sulla scadenza, spesso omesso: l'allegato X, punto 2, lettera b), impone che la dicitura sia seguita dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare. Una data di scadenza senza quelle condizioni è incompleta.
Quando si passa dall'una all'altra lo dice l'art. 24(1): la data di scadenza sostituisce il termine minimo nel caso di alimenti «molto deperibili dal punto di vista microbiologico» che potrebbero costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana.
Il formato del termine minimo si semplifica con la durata (allegato X, punto 1(c)): conservabilità inferiore a 3 mesi, bastano giorno e mese; da 3 a 18 mesi, bastano mese e anno; oltre 18 mesi, basta l'anno.
E in alcuni casi il termine minimo non è richiesto affatto (allegato X, punto 1(d)): ortofrutticoli freschi non sbucciati né tagliati, con l'eccezione dei germogli e dei semi germinali, che restano soggetti all'obbligo; vini, vini liquorosi, spumanti e aromatizzati; bevande con almeno 10% vol di alcol; prodotti di panetteria e pasticceria normalmente consumati entro 24 ore; aceti; sale da cucina; zuccheri allo stato solido; prodotti di confetteria di soli zuccheri aromatizzati o colorati; gomme da masticare.
Esiste poi una terza data, quasi sempre ignorata: «Congelato il …», con giorno, mese e anno (allegato X, punto 3), obbligatoria per carni, preparazioni di carni e prodotti della pesca non trasformati congelati (allegato III, punto 6).
Stato della norma. La revisione europea delle date di conservazione è uno dei cinque temi della revisione del Regolamento 1169/2011 annunciata con la strategia Farm to Fork nel maggio 2020. Alla data di questo articolo, agosto 2026, nessuna proposta legislativa risulta presentata.
Che cosa farne, in cucina, di un prodotto oltre il termine minimo, è una valutazione che spetta a chi lo detiene: la legge dice che cosa il produttore garantisce e fino a quando, non che cosa si debba fare.
Lo impone la legge: quale delle due diciture usare, in che forma esatta e con quale formato di data (art. 24 e allegato X).
Lo sceglie l'azienda: la durata che assegna al proprio prodotto, entro i limiti della sicurezza alimentare, e dove collocare la data sulla confezione.
Lo sceglie l'azienda: la durata che assegna al proprio prodotto, entro i limiti della sicurezza alimentare, e dove collocare la data sulla confezione.
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L'origine: la regola è che non è obbligatoria
È il malinteso più diffuso del banco. Non esiste un obbligo generale di indicare l'origine: la lettera i) dell'art. 9(1) rinvia all'art. 26, e l'art. 26 la impone solo in casi nominati.
| Caso | Origine obbligatoria? | Norma |
|---|---|---|
| Regola generale | No | art. 9(1)(i), condizionato |
| Grafica, bandiere, nomi evocativi che suggeriscono un'origine diversa da quella reale | Sì | art. 26(2)(a) |
| Carni suine, ovine, caprine e di volatili, fresche, refrigerate o congelate | Sì, ma nella forma «Allevato in …» e «Macellato in …» | art. 26(2)(b), allegato XI e Reg. di esecuzione (UE) 1337/2013 |
| Carni bovine | Sì, con regime proprio e anteriore | Reg. (CE) 1760/2000 |
| Origine dell'alimento dichiarata volontariamente e diversa da quella dell'ingrediente primario | Sì | art. 26(3) e Reg. di esecuzione (UE) 2018/775 |
| Ortofrutticoli freschi, olio d'oliva, pesce, uova, miele | Sì, per regimi settoriali fuori dal 1169/2011 | normative di settore |
| Nome e indirizzo dell'operatore | Non è indicazione di origine | art. 2(2)(g) |
La clausola più importante e meno conosciuta è l'art. 26(2)(a): l'origine è obbligatoria quando la sua omissione «possa indurre in errore il consumatore … in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine». Tradotto: una bandiera, un paesaggio, un nome che suona di un posto fanno diventare obbligatoria l'origine vera. È la norma che collega la grafica al diritto.
Sulle carni dell'art. 26(2)(b) va aggiunta una nota che evita un falso allarme al banco: la parola «origine», lì, spesso non compare affatto, e non è un'irregolarità. Il Reg. di esecuzione (UE) 1337/2013 impone le diciture «Allevato in: (nome del Paese)» e «Macellato in: (nome del Paese)», e ammette la dicitura unica «Origine: (nome del Paese)» solo quando l'operatore dimostra che l'animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o paese terzo. Chi cerca la parola «origine» su una confezione di petto di pollo e trova due diciture al suo posto sta guardando un'etichetta conforme.
La seconda è l'art. 26(3), la regola dell'ingrediente primario — quello che rappresenta più del 50% dell'alimento o che il consumatore associa abitualmente alla denominazione (art. 2(2)(q)). Quando l'origine dell'alimento è indicata e non coincide con quella dell'ingrediente primario, o si indica anche l'origine dell'ingrediente primario, o si dichiara che è diversa. È attuata dal Reg. di esecuzione (UE) 2018/775.
Quel regolamento ha però un perimetro negativo che taglia fuori una fetta rilevante di prodotti, e che quasi nessuno cita. L'art. 1, paragrafo 2, stabilisce che le sue regole non si applicano alle indicazioni geografiche protette a norma dei Reg. (UE) 1151/2012, (UE) 1308/2013, (CE) 110/2008 e (UE) 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa registrati laddove questi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche. Tradotto: non è vero che qualunque richiamo geografico in etichetta faccia scattare l'obbligo sull'ingrediente primario. Per DOP, IGP e per i marchi registrati che evocano un'origine, per ora, non scatta.
Il perimetro è decisivo, ed è l'esempio più limpido del meccanismo che regge questa guida: l'obbligo scatta solo se l'origine è stata dichiarata volontariamente. Chi non dichiara nulla non lo attiva. Un'informazione volontaria può far nascere un obbligo.
Va aggiunto un dettaglio che sposta molte letture: il nome e l'indirizzo dell'operatore apposti in etichetta non costituiscono indicazione di origine (art. 2(2)(g)). Un indirizzo italiano dice dove ha sede chi commercializza il prodotto, non dove è nata la materia prima.
La novità più fresca riguarda il miele. La direttiva (UE) 2024/1438, che rivede le cosiddette direttive colazione, rende obbligatoria l'indicazione del paese o dei paesi d'origine anche per le miscele, in luogo delle vecchie formule generiche sui mieli originari o non originari dell'Unione. La regola generale è precisa: i paesi vanno indicati nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, con la percentuale di ciascuno; per ogni singola quota è ammessa una tolleranza del 5%, calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell'operatore.
Due precisazioni evitano di leggere come irregolare un'etichetta conforme. La prima: la direttiva consente agli Stati membri di prevedere che, quando i paesi d'origine di una miscela sono più di quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 50% del totale, si indichino con la percentuale solo quelle quattro, elencando gli altri paesi in ordine decrescente senza percentuale. La seconda: per gli imballaggi con meno di 30 grammi di miele i nomi dei paesi possono essere sostituiti da un codice standardizzato a due lettere.
Il termine di recepimento era il 14 dicembre 2025 e l'applicazione decorre dal 14 giugno 2026, con smaltimento delle scorte già etichettate. L'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026. È il caso più concreto per vedere come cambia, in pratica, una norma di etichettatura.
In Italia esistono inoltre decreti interministeriali sperimentali che impongono l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario per alcune filiere — fra cui latte e derivati lattiero-caseari, pasta di grano duro, riso, derivati del pomodoro e carni suine trasformate. Vanno presentati per quello che sono: norme nazionali, sperimentali e a termine, prorogate periodicamente, non diritto dell'Unione stabile. La scadenza in corso va verificata di volta in volta in Gazzetta Ufficiale.
Stato della norma. L'estensione generalizzata dell'obbligo di origine è un altro dei cinque temi della revisione annunciata nel 2020 e mai presentata.
Lo impone la legge: l'origine nei casi nominati dall'art. 26, e l'origine dell'ingrediente primario quando l'origine dell'alimento è stata dichiarata (art. 26(3)).
Lo sceglie l'azienda: dichiarare l'origine quando nessuna norma la impone — sapendo che la dichiarazione, una volta fatta, tira con sé gli obblighi dell'art. 26(3).
Lo sceglie l'azienda: dichiarare l'origine quando nessuna norma la impone — sapendo che la dichiarazione, una volta fatta, tira con sé gli obblighi dell'art. 26(3).
Le parole che hanno un numero dietro
«Fonte di fibre», «light», «senza zuccheri aggiunti» sono indicazioni nutrizionali, e sono tutte volontarie: nessuno obbliga a scriverle. Ma non sono libere. L'art. 8(1) del Regolamento (CE) 1924/2006 stabilisce che sono consentite solo se elencate nell'allegato del regolamento stesso. È una lista chiusa: ciò che non c'è, non si può scrivere.
E c'è un contrappeso automatico. L'art. 2(2)(1) definisce «indicazione» qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche: un cuoricino, una foglia o una spiga sono indicazioni quanto le parole. L'art. 7 dello stesso regolamento aggiunge che, appena si fa un'indicazione, la dichiarazione nutrizionale diventa obbligatoria, e che se l'indicazione riguarda una sostanza non presente in tabella la sua quantità va indicata nello stesso campo visivo. La regola d'oro da portarsi al banco è questa: ogni vanto sul davanti obbliga a un numero sul retro.
Ecco le condizioni esatte. Valori per 100 g o 100 ml salvo diversa indicazione.
| Dicitura | Condizione esatta | Nota |
|---|---|---|
| A basso contenuto calorico | ≤ 40 kcal (170 kJ) per 100 g nei solidi; ≤ 20 kcal (80 kJ) per 100 ml nei liquidi | edulcoranti da tavola: ≤ 4 kcal per dose equivalente a 6 g di zucchero |
| A ridotto contenuto calorico | riduzione di almeno il 30% | va specificato che cosa provoca la riduzione |
| Senza calorie | ≤ 4 kcal (17 kJ) per 100 ml | — |
| A basso contenuto di grassi | ≤ 3 g nei solidi; ≤ 1,5 g per 100 ml nei liquidi | 1,8 g per 100 ml per il latte parzialmente scremato |
| Senza grassi | ≤ 0,5 g | la dicitura «X% senza grassi» è espressamente vietata |
| A basso contenuto di grassi saturi | saturi più trans ≤ 1,5 g nei solidi o ≤ 0,75 g per 100 ml, e comunque non oltre il 10% dell'apporto energetico | la somma conta, non il solo saturo |
| Senza grassi saturi | saturi più trans ≤ 0,1 g | — |
| A basso contenuto di zuccheri | ≤ 5 g nei solidi; ≤ 2,5 g per 100 ml | — |
| Senza zuccheri | ≤ 0,5 g | — |
| Senza zuccheri aggiunti | nessun mono o disaccaride aggiunto né altro alimento usato per le sue proprietà dolcificanti | se il prodotto contiene zuccheri naturalmente, è obbligatoria la dicitura «contiene naturalmente zuccheri» |
| A basso contenuto di sodio o sale | ≤ 0,12 g di sodio | acque diverse dalle minerali naturali: ≤ 2 mg per 100 ml |
| A bassissimo contenuto di sodio o sale | ≤ 0,04 g di sodio | non utilizzabile per le acque |
| Senza sodio o senza sale | ≤ 0,005 g di sodio per 100 g | — |
| Senza sodio o sale aggiunto | nessuna aggiunta, né ingredienti che ne contengano, e sodio ≤ 0,12 g | introdotta dal Reg. (UE) 1047/2012 |
| Fonte di fibre | ≥ 3 g per 100 g oppure ≥ 1,5 g per 100 kcal | due strade alternative |
| Ad alto contenuto di fibre | ≥ 6 g per 100 g oppure ≥ 3 g per 100 kcal | — |
| Fonte di proteine | almeno il 12% del valore energetico apportato da proteine | è una percentuale delle calorie, non dei grammi |
| Ad alto contenuto di proteine | almeno il 20% del valore energetico | — |
| Fonte di vitamina o minerale | quantità significativa: 15% dei valori nutritivi di riferimento per 100 g; 7,5% per 100 ml nelle bevande; 15% per porzione nelle monoporzioni | allegato XIII del Reg. 1169/2011 |
| Ad alto contenuto di vitamina o minerale | il doppio del valore richiesto per «fonte di» | le formule «con», «arricchito», «aggiunto» seguono le condizioni di «fonte di» |
| A tasso accresciuto di | condizioni di «fonte di» più un aumento di almeno il 30% rispetto a un prodotto simile | — |
| A tasso ridotto di | riduzione di almeno il 30%; micronutrienti 10%; sodio e sale 25% | — |
| A tasso ridotto di grassi saturi | saturi più trans inferiori di almeno il 30% rispetto al prodotto analogo, e trans non superiori a quelli del prodotto analogo | — |
| A tasso ridotto di zuccheri | l'energia del prodotto dev'essere pari o inferiore a quella del prodotto analogo | impedisce di togliere zucchero e rimettere grasso |
| Leggero o light | stesse condizioni di «a tasso ridotto», più l'obbligo di specificare che cosa rende il prodotto leggero | — |
| Fonte di acidi grassi omega-3 | ≥ 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal, oppure ≥ 40 mg della somma di EPA e DHA per 100 g e per 100 kcal | il doppio denominatore vale su entrambi i rami: le due condizioni per 100 g e per 100 kcal sono cumulative, non alternative |
| Ricco di acidi grassi omega-3 | ≥ 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal, oppure ≥ 80 mg della somma di EPA e DHA per 100 g e per 100 kcal | stessa struttura: a differenza di «fonte di fibre», qui le due strade non sono per 100 g o per 100 kcal |
| Ricco di grassi monoinsaturi | ≥ 45% degli acidi grassi da monoinsaturi e oltre il 20% del valore energetico | — |
| Ricco di grassi polinsaturi | ≥ 45% da polinsaturi e oltre il 20% del valore energetico | — |
| Ricco di grassi insaturi | ≥ 70% da insaturi e oltre il 20% del valore energetico | — |
| Naturalmente o naturale | ammesso solo come prefisso di un'indicazione dell'allegato, quando l'alimento la soddisfa in natura | «naturalmente fonte di fibre» è regolato, «naturale» da solo no |
| Contiene una data sostanza | nessuna soglia specifica: si applica l'art. 5, cioè effetto benefico dimostrato, quantità significativa, forma biodisponibile | per vitamine e minerali valgono le condizioni di «fonte di» |
Tre note d'uso valgono più di mille parole. «Senza zuccheri aggiunti» non significa «pochi zuccheri»: un succo di frutta può portarla legittimamente e avere 10 g di zuccheri per 100 ml, ed è esattamente per questo che la dicitura «contiene naturalmente zuccheri» è obbligatoria in quel caso. «Fonte di proteine» è una percentuale delle calorie: un alimento poco calorico raggiunge la soglia con pochissime proteine. «Light» non è una categoria di alimento, è una sottrazione rispetto a un altro prodotto, e la specificazione di che cosa è stato ridotto è obbligatoria, quindi si trova sempre: basta cercarla.
L'art. 9 aggiunge che i confronti si fanno solo fra alimenti della stessa categoria, considerando una gamma di prodotti di quella categoria incluse altre marche, e a parità di quantità. Non ci si confronta solo con la propria versione precedente. E l'art. 4(3) vieta le indicazioni sulla salute alle bevande con oltre 1,2% vol di alcol, ammettendo fra quelle nutrizionali solo il basso tenore alcolico e le riduzioni di alcol o di energia.
Resta un fatto da riportare in modo asciutto, perché è una conseguenza pratica e verificabile. L'art. 4(1) del Reg. 1924/2006 imponeva alla Commissione di stabilire entro il 19 gennaio 2009 i profili nutrizionali che un alimento avrebbe dovuto rispettare per poter recare qualunque indicazione. Quei profili non sono mai stati adottati. La norma prevedeva uno strumento, lo strumento non c'è, e la conseguenza per chi legge l'etichetta è precisa: un alimento ricco di zuccheri, grassi o sale può legittimamente esibire un'indicazione nutrizionale che rispetta la propria soglia, perché il filtro generale che avrebbe potuto sbarrargliela non è mai entrato in vigore.
Lo impone la legge: le soglie numeriche dell'allegato del Reg. 1924/2006, la specificazione di che cosa è ridotto in «light», la dicitura «contiene naturalmente zuccheri», la tabella nutrizionale che ogni claim rende obbligatoria.
Lo sceglie l'azienda: se fare l'indicazione, quale fare e quanto darle spazio.
Lo sceglie l'azienda: se fare l'indicazione, quale fare e quanto darle spazio.
Le parole che non hanno un numero dietro
Le scritte di una confezione stanno in tre categorie, e riconoscere a quale appartiene una parola è più utile che discutere se sia vera.
| Categoria | Esempi | Che cosa la disciplina |
|---|---|---|
| Obbligatorio | denominazione, ingredienti, allergeni, quantità, date, dichiarazione nutrizionale | art. 9 del Reg. 1169/2011: forma prescritta, uguale su ogni prodotto |
| Volontario ma regolato | «fonte di fibre», «light», «senza glutine», Nutri-Score e NutrInform | Reg. 1924/2006 e art. 35 del Reg. 1169/2011: si sceglie se scriverlo, ma le regole sono fissate |
| Volontario e non regolato | «naturale», «genuino», «della tradizione», «artigianale», «può contenere tracce», «vegano», «vegetariano» | nessuna soglia: solo il divieto di ingannare, artt. 7 e 36 del Reg. 1169/2011 |
Su «senza glutine» vale una precisazione: è l'unico dei quattro casi che l'art. 36(3) affidava alla Commissione a essere stato effettivamente attuato, quindi è volontario ma con condizioni fissate. «Vegano» e «vegetariano», invece, non hanno definizione nel diritto dell'Unione.
«Senza conservanti». Il Regolamento (CE) 1333/2008, allegato I, punto 3, definisce i conservanti come additivi che prolungano la conservazione proteggendo dai microrganismi. La dicitura parla quindi solo di una classe di additivi: sale, zucchero, aceto, affumicatura, pastorizzazione e atmosfera protettiva conservano eccome, e non sono conservanti in senso legale. Non è un'indicazione nutrizionale, perché i conservanti non sono sostanze nutritive: è una dicitura libera, valutabile solo alla luce dell'art. 7.
«Naturale». Per l'alimento nel suo complesso non esiste una definizione legale. Ne esistono tre usi definiti, e nessuno significa ciò che si immagina: come prefisso di un'indicazione nutrizionale (allegato del Reg. 1924/2006); per le acque minerali naturali, dove indica uno status giuridico; e per gli aromi, dove la disciplina è severa. L'art. 16 del Reg. (CE) 1334/2008 consente «aroma naturale di [X]» solo se almeno il 95% in peso del componente aromatizzante proviene dal materiale indicato, e impone «aroma naturale di [X] con altri aromi naturali» quando ne deriva solo in parte. Quindi «aroma naturale di limone» e «aroma naturale» sono due cose legalmente diverse: la seconda non contiene necessariamente limone.
«Integrale». Dipende dal prodotto, e la differenza è netta. Il DPR 9 febbraio 2001, n. 187 definisce la farina integrale di grano tenero come prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione, con ceneri fra 1,30 e 1,70 e proteine minimo 12,00 su 100 parti di sostanza secca, contro ceneri massimo 0,55 e proteine minimo 9,00 della tipo 00. La pasta di semola integrale di grano duro ha ceneri fra 1,40 e 1,80 e proteine minimo 11,50, contro ceneri massimo 0,90 e proteine minimo 10,50 della pasta di semola. Su biscotti, cracker, fette biscottate, cereali da colazione e prodotti da forno confezionati non esiste alcuna definizione legale di «integrale»: l'unico modo di sapere quanto lo sia è l'elenco degli ingredienti e la percentuale che il QUID rende obbligatoria.
«Artigianale». Non risulta una definizione di prodotto artigianale che fissi requisiti di composizione o di processo: la legge quadro sull'artigianato qualifica l'impresa, non il prodotto. Il contrasto è istruttivo: «pasta di semola integrale di grano duro» è una denominazione con quattro parametri numerici, «artigianale» non ha un solo numero dietro, e le due possono stare sulla stessa confezione.
«Detox», «antiossidante», «rinforza le difese». Qui si passa alle indicazioni sulla salute, e il regime si rovescia: l'art. 10(1) del Reg. 1924/2006 le vieta, salvo che siano autorizzate e inserite negli elenchi degli artt. 13 e 14. Interrogando il Registro dell'Unione ad agosto 2026 non risulta autorizzata nessuna indicazione che usi il concetto di depurazione o di detossificazione, e la parola-slogan «antiossidante» riferita a un alimento non è mai stata autorizzata: sono autorizzate frasi che parlano di protezione delle cellule dallo stress ossidativo per singoli nutrienti. Sul sistema immunitario le uniche formule ammesse dicono che un nutriente «contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario», riguardano nutrienti e non alimenti, e richiedono che il prodotto sia almeno «fonte di» quel nutriente.
L'ossatura giuridica di tutta la sezione sta in pochi articoli, che conviene leggere per quello che sono: testo di legge.
L'art. 7(1) del Reg. 1169/2011 vieta di indurre in errore, in particolare (b) attribuendo al prodotto «effetti o proprietà che non possiede» e (c) «suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive». La lettera c) è la norma contro il vanto di ciò che è ovvio, ed è lo strumento più utile che un lettore possa avere. L'art. 7(3) vieta di attribuire a un alimento la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia; l'art. 7(4) estende tutto questo alla pubblicità e alla presentazione, cioè a forma, aspetto e imballaggio. L'art. 36(2) chiede che le informazioni volontarie non siano ambigue né confuse e siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti, senza alcun controllo preventivo: la conformità è responsabilità dell'operatore.
Dal lato dei claim sulla salute, l'art. 10(2) impone che ogni indicazione autorizzata sia accompagnata da una dicitura sull'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, e dalla quantità e dalle modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto. È un controllo che si fa in tre secondi: se una confezione promette un effetto ma non dice quanto prodotto serve, l'etichetta non è conforme. L'art. 10(3) aggiunge che i riferimenti a benefici generali e non specifici — «benessere», «vitalità», «energia», «difese» — sono ammessi solo se accompagnati da un'indicazione specifica autorizzata. Da soli non bastano mai. L'art. 12 vieta in ogni caso le indicazioni che suggeriscono che la salute possa essere compromessa non consumando l'alimento, quelle sulla percentuale o entità della perdita di peso e quelle che rimandano al parere di un singolo medico.
E infine l'art. 3, che merita di essere citato senza commento: nessuna indicazione può «dare adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti» (lettera b), né «affermare o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive» (lettera d), né fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che suscitino o sfruttino timori (lettera e).
Per farsi un'idea del livello di precisione che serve a ottenere una frase autorizzata: l'ultima indicazione approvata, con il Reg. di esecuzione (UE) 2025/1560 del 30 luglio 2025, riguarda il kiwi verde e le normali funzioni intestinali, vale solo per kiwi freschi e richiede almeno 200 g di polpa, con l'obbligo di informare che l'effetto si ottiene con 200 g al giorno.
Un'ultima zona grigia va dichiarata come tale: dal 2010 la valutazione delle indicazioni sulle sostanze vegetali è sospesa, e oltre duemila domande restano in un regime transitorio previsto dall'art. 28, paragrafi 5 e 6. È il motivo per cui su tisane, estratti e integratori circolano frasi che non sono state né approvate né respinte.
Tutto questo si verifica da soli. L'art. 20 istituisce il Registro dell'Unione, pubblico, che contiene le indicazioni autorizzate con le condizioni d'uso e l'elenco di quelle respinte con il motivo del rigetto. Alla consultazione di agosto 2026 il registro contava circa 2 300 voci, di cui poco meno di 270 autorizzate: circa nove domande su dieci sono state respinte.
Lo impone la legge: il divieto di ingannare (art. 7), il divieto delle indicazioni sulla salute non autorizzate (art. 10(1)), le diciture di accompagnamento (art. 10(2)), i parametri numerici di farine e paste (DPR 187/2001).
Lo sceglie l'azienda: «naturale», «genuino», «artigianale», «della tradizione» e ogni altra parola priva di definizione legale.
Lo sceglie l'azienda: «naturale», «genuino», «artigianale», «della tradizione» e ogni altra parola priva di definizione legale.
Nutri-Score e NutrInform Battery: un dibattito aperto, raccontato come tale
C'è un punto giuridico quasi mai citato, e conviene metterlo subito con la sua esatta portata: ad agosto 2026 nessuna etichetta nutrizionale fronte-pacco è obbligatoria nell'Unione europea. Se poi uno Stato membro possa renderla obbligatoria è un'altra domanda, e la risposta non è scritta da nessuna parte in modo netto: è una lettura interpretativa, oggi discussa e portata davanti alla Corte di giustizia.
La base è l'art. 35 del Reg. 1169/2011. Il paragrafo 1 dice che energia e nutrienti «possono» essere indicati con altre forme di espressione o con simboli grafici supplementari, a sette condizioni cumulative: basate su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non ingannevoli ai sensi dell'art. 7; sviluppate consultando un'ampia gamma di soggetti interessati; volte a facilitare la comprensione del contributo dell'alimento alla dieta; sostenute da elementi che dimostrano che il consumatore medio le comprende; basate sulle assunzioni di riferimento armonizzate dell'allegato XIII; obiettive e non discriminatorie; tali da non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il paragrafo 2 dice che gli Stati membri «possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso» di queste forme. Il paragrafo 6 prevedeva atti di esecuzione con le norme dettagliate, mai adottati.
Qui serve precisione, perché è il punto su cui si litiga. L'art. 35(2) autorizza a raccomandare; non contiene alcun divieto espresso di imporre. Il divieto è una conclusione ricavata in via interpretativa, soprattutto dall'art. 38(1), per cui sulle materie espressamente armonizzate gli Stati membri «non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza». È la lettura prevalente, ma non è pacifica: nel giugno 2026 il Consiglio di Stato francese, investito di un ricorso contro l'arrêté del 14 marzo 2025, ha rinviato alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sull'interpretazione proprio dell'art. 35, e la Corte non ha ancora deciso. Presentare come chiuso un punto che è davanti ai giudici sarebbe scorretto.
| Nutri-Score | NutrInform Battery | |
|---|---|---|
| Base di calcolo | per 100 g o 100 ml | per porzione |
| Che cosa mostra | una lettera da A a E e un colore, punteggio sintetico | quantità assolute e percentuali delle assunzioni di riferimento di energia, grassi, saturi, zuccheri e sale, in forma di batterie |
| Natura | valutativo | descrittivo, senza codice cromatico di giudizio |
| Domanda a cui risponde | questo prodotto, rispetto agli altri della sua categoria, com'è? | questa porzione, rispetto alla mia giornata, quanto pesa? |
| Status | raccomandato da alcuni Stati membri | raccomandato dallo Stato italiano, decreto interministeriale 19 novembre 2020, in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020 |
| Obbligatorio? | No | No |
Il decreto italiano è esplicito: logo facoltativo, «forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano» ai sensi dell'art. 35, notificato alla Commissione. L'art. 1, comma 6 esclude gli imballaggi la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm² e i prodotti DOP, IGP e STG. Le porzioni di riferimento per categoria sono state elaborate con ISS e CREA.
Perché il confronto sia leale, i due schemi vanno trattati allo stesso modo: per ciascuno, chi lo sostiene e con quali argomenti, e quali critiche riceve.
Nutri-Score, gli argomenti a favore. L'ideatore è Serge Hercberg, dell'Université Sorbonne Paris Nord. Fra i Paesi le cui autorità sanitarie lo hanno raccomandato figurano Francia, Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Lussemburgo. Gli argomenti: una sintesi immediata aiuta il confronto rapido dentro la stessa categoria, dove la lettura della tabella richiede tempo e competenze che al banco spesso mancano; e la base per 100 g è uniforme per tutti i prodotti, mentre nell'Unione le porzioni non sono definite per legge e le sceglie il produttore. Chiedono che diventi obbligatorio a livello europeo organizzazioni dei consumatori come BEUC e foodwatch. In Italia si sono espressi pubblicamente a favore, fra gli altri, Walter Ricciardi, Silvio Garattini e Giuseppe Remuzzi.
Nutri-Score, le critiche. Il calcolo per 100 g non tiene conto della porzione realmente consumata e penalizza alimenti che si consumano in piccole quantità; un punteggio unico sintetizza il prodotto fuori dal contesto della dieta complessiva; l'algoritmo non guarda al grado di trasformazione — è la critica scientifica di Anthony Fardet, dell'INRAE, che si appoggia alla classificazione NOVA di Carlos Monteiro. Sul piano industriale, dopo l'aggiornamento dell'algoritmo alcune imprese hanno ritirato il logo dai propri prodotti: è la conseguenza strutturale di un sistema volontario, e la ragione principale per cui chi lo sostiene ne chiede l'obbligatorietà.
NutrInform Battery, gli argomenti a favore. È lo schema raccomandato dallo Stato italiano, elaborato dai ministeri competenti con ISS e CREA e sostenuto dall'industria alimentare italiana rappresentata da Federalimentare. La difesa più articolata è il position paper pubblicato nel 2022 dal CNBBSV, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che contrappone le etichette «direttive» a quelle «informative» e sostiene le seconde. Gli argomenti: l'etichetta informativa non attribuisce un giudizio sintetico al singolo alimento ma fornisce quantità assolute e percentuali; si riferisce alla porzione, cioè alla quantità che si consuma davvero; non usa un codice cromatico valutativo; e lascia al consumatore la composizione complessiva della giornata alimentare, secondo il principio che il piano di riferimento sia la dieta e non il singolo prodotto.
NutrInform Battery, le critiche. La principale è speculare a quella rivolta al Nutri-Score: nessuna norma dell'Unione definisce la porzione. Le porzioni di riferimento elaborate con ISS e CREA attenuano il problema ma non lo risolvono, perché appartengono a uno schema volontario e nazionale e non vincolano nessuno fuori dall'Italia; là dove non arrivano, la porzione la sceglie il produttore, e la base del calcolo smette di essere confrontabile fra prodotti diversi. Gli studi comparativi che misurano la comprensione oggettiva, cioè la capacità di individuare correttamente il prodotto nutrizionalmente più favorevole di una categoria, danno risultati migliori al Nutri-Score: è quanto riportano una ricerca su consumatori italiani del 2022, una su consumatori spagnoli del 2023 e una su consumatori portoghesi del 2025. Viene inoltre contestato che le percentuali siano riferite a un adulto medio da 2 000 kcal anche su prodotti destinati ai bambini, e che la base di evidenze indipendenti sia più ristretta, dato il ruolo dell'industria nella genesi dello schema: è la critica mossa, fra gli altri, dalla testata Il Fatto Alimentare.
Che cosa misurano gli studi, per entrambi. Sulla comprensione soggettiva e sul gradimento il quadro si rovescia: uno studio comparativo condotto in venti Paesi e pubblicato nel 2023 trova il NutrInform Battery più efficace del Nutri-Score nel migliorare la percezione di aver capito, e più gradito. E sull'effetto reale negli acquisti va citato lo studio randomizzato più ampio mai condotto in supermercati veri: Dubois e altri, 2021, 1 668 301 acquisti su 1 266 prodotti in 60 supermercati, pubblicato sul Journal of the Academy of Marketing Science. Gli autori sono economisti e studiosi di marketing incaricati di confrontare quattro loghi, non sostenitori di alcuno schema. Il risultato: fra i quattro il Nutri-Score è il più efficace, ma gli effetti misurati sono in media diciassette volte più piccoli di quelli osservati negli studi di laboratorio. È un numero che si può leggere in entrambe le direzioni, ed è giusto che sia così.
Tre attribuzioni da non sbagliare. Sono il modo più comune di falsare il dibattito, e riguardano istituzioni che vengono arruolate in un campo cui non appartengono.
L'EFSA, nel parere scientifico del 19 aprile 2022, ha identificato i nutrienti di rilievo per la salute pubblica in Europa, ma ha dichiarato espressamente che il mandato non le chiedeva né di sviluppare un modello di profilazione nutrizionale né di valutare quelli in uso. Chi cita l'EFSA «a favore» o «contro» il Nutri-Score la cita male.
Lo stesso vale per il Centro comune di ricerca della Commissione: la revisione delle evidenze del 2022, addendum alla rassegna del 2020, passa in esame le ricerche disponibili sugli schemi fronte-pacco e serve a informare la futura iniziativa della Commissione, ma non raccomanda alcuno schema. Non è un sostenitore di nessuno dei due loghi, ed elencarlo fra i sostenitori dell'uno o dell'altro è un errore.
E il comitato scientifico dell'AESAN, l'agenzia spagnola per la sicurezza alimentare, non è un oppositore del Nutri-Score: il suo rapporto sull'olio d'oliva chiede che l'olio d'oliva vergine sia valutato in modo distinto nel sistema, tenendo conto dei composti minori. È una richiesta di modifica dell'algoritmo, non una contestazione dello schema.
Dove sta il processo europeo. La proposta di un'etichettatura fronte-pacco armonizzata e obbligatoria, annunciata con Farm to Fork nel maggio 2020 e attesa per il quarto trimestre 2022, non è mai stata presentata e non è stata ritirata: è ferma. Al Consiglio Agricoltura e Pesca del giugno 2024 la Commissione ha motivato il rinvio con posizioni fra gli Stati membri giudicate troppo polarizzate. Nel luglio 2026 risulta pendente davanti alla Corte di giustizia un ricorso sull'accesso ai documenti della revisione; e resta pendente il rinvio pregiudiziale francese di cui si è detto sopra. Alla data di questo articolo, agosto 2026, nessuna delle due questioni è decisa.
Tre errori circolano abbastanza da meritare una smentita: la proposta europea non è «ritirata», non è «in trilogo» — non si può essere in trilogo su un testo mai depositato — e il Nutri-Score non è obbligatorio in nessun Paese.
Sul caso francese vale la pena ricostruire la sequenza per intero, perché viene quasi sempre raccontata male. Il 7 novembre 2025 l'Assemblea nazionale approva in prima lettura alcuni emendamenti al progetto di legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2026. Il 21 novembre il Senato li respinge. Ma su quel testo il Senato non ha l'ultima parola: è la stessa Assemblea nazionale, in nuova lettura nei primi giorni di dicembre 2025, a bocciare l'articolo con 120 voti contro 117. La misura non è caduta in Senato: è caduta per tre voti nella camera che avrebbe potuto imporla.
E il dossier francese non è chiuso. Il 27 marzo 2026 è stata depositata all'Assemblea nazionale una proposta di legge per rendere obbligatorio il Nutri-Score sui prodotti alimentari e sui supporti pubblicitari, presentata l'8 aprile 2026 e sottoscritta da una cinquantina di deputati di otto gruppi diversi. È stata rinviata alla commissione per gli affari sociali e, alla data di questo articolo, non è ancora stata esaminata.
Il legislatore europeo, per ora, non ha deciso. Questa guida non decide al suo posto.
Lo impone la legge: le sette condizioni dell'art. 35(1) a chi usa una forma supplementare, e la dichiarazione nutrizionale completa, che resta obbligatoria comunque.
Lo sceglie l'azienda: se esporre un logo fronte-pacco e quale, perché ad oggi nessuno Stato membro lo ha reso obbligatorio e l'art. 35(2) parla di raccomandare.
Lo sceglie l'azienda: se esporre un logo fronte-pacco e quale, perché ad oggi nessuno Stato membro lo ha reso obbligatorio e l'art. 35(2) parla di raccomandare.
Domande frequenti
Il primo ingrediente è sempre il più abbondante?
Di regola sì. L'art. 18(1) del Regolamento (UE) 1169/2011 impone l'ordine decrescente di peso, così come registrato al momento dell'uso nella fabbricazione. Ci sono però eccezioni codificate nell'allegato VII, parte A: gli ingredienti sotto il 2% del prodotto finito possono essere elencati in ordine diverso dopo gli altri, e l'acqua aggiunta fino al 5% può non comparire affatto. Ma le eccezioni non finiscono alle soglie: i punti 2 e 3 permettono di ordinare gli ingredienti secondo il peso prima della concentrazione o secondo le proporzioni del prodotto ricostituito, senza alcuna soglia, e i punti 4, 5, 8 e 9 permettono di raggrupparli. Anche sopra il 2%, quindi, l'ordine resta l'indizio migliore che l'etichetta offra, ma non è una misura esatta.
Gli allergeni devono essere scritti in grassetto?
No, ed è l'errore più diffuso in rete. L'art. 21(1)(b) del Regolamento (UE) 1169/2011 chiede che la sostanza sia evidenziata con un tipo di carattere «chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati», e cita dimensioni, stile o colore di sfondo come semplici esempi. Grassetto, maiuscolo, corsivo o fondo colorato sono tutti conformi: obbligatoria è la distinzione visiva, non una forma particolare. Se manca l'elenco degli ingredienti, l'allergene si indica con la parola «contiene» seguita dalla denominazione.
Che differenza c'è fra «da consumarsi preferibilmente entro il» e «da consumare entro»?
È una differenza giuridica, non di stile. La prima è il termine minimo di conservazione e riguarda la qualità: indica fino a quando il prodotto conserva le proprietà specifiche, secondo l'art. 2(2)(r) e l'art. 24. Superata quella data l'alimento resta legalmente commerciabile. La seconda è la data di scadenza, prevista per gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico: dopo di essa l'alimento è considerato «a rischio» per definizione di legge e non può essere immesso sul mercato.
«Senza zuccheri aggiunti» significa che il prodotto contiene pochi zuccheri?
No. Significa soltanto che non sono stati aggiunti mono o disaccaridi né altri alimenti usati per le loro proprietà dolcificanti, quindi nemmeno miele, sciroppi o succhi concentrati. Il prodotto può contenerne molti in modo naturale: un succo di frutta può portare legittimamente quella scritta e avere 10 grammi di zuccheri per 100 millilitri. Proprio per questo l'allegato del Regolamento (CE) 1924/2006 impone, in quel caso, la dicitura obbligatoria «contiene naturalmente zuccheri».
Perché su molti prodotti non è indicata l'origine?
Perché non è un obbligo generale. La lettera i) dell'art. 9(1) del Regolamento (UE) 1169/2011 rinvia all'art. 26, che impone l'origine solo in casi nominati: alcune carni, i regimi settoriali come ortofrutta, olio d'oliva, pesce, uova e miele, e i casi in cui l'omissione indurrebbe in errore. Non è però l'unica voce condizionata dell'elenco: lo sono anche la c) sugli allergeni, la d) sul QUID, la g) sulle condizioni di conservazione, la j) sulle istruzioni per l'uso e la k) sul titolo alcolometrico. La i) è semplicemente l'unica che rinvia a un altro articolo per individuare i casi. Un dettaglio che sposta molte letture: il nome e l'indirizzo dell'operatore non costituiscono indicazione di origine, per l'art. 2(2)(g).
Il Nutri-Score è obbligatorio?
No, e ad agosto 2026 non lo è in nessun Paese dell'Unione europea. L'art. 35 del Regolamento (UE) 1169/2011 ammette forme di espressione grafiche supplementari a sette condizioni, e il paragrafo 2 dice che gli Stati membri possono raccomandarne l'uso. Se possano anche imporlo è questione discussa: la norma non contiene un divieto espresso, la lettura prevalente lo ricava dall'art. 38, e nel giugno 2026 il Consiglio di Stato francese ha rinviato la questione alla Corte di giustizia, che non ha ancora deciso. Anche il NutrInform Battery italiano, raccomandato con decreto interministeriale del 19 novembre 2020, è su adesione volontaria. La proposta europea di uno schema armonizzato e obbligatorio, annunciata nel 2020, non è mai stata presentata.
Che cosa significa «può contenere tracce di»?
È una dicitura volontaria e priva di soglie di legge. L'art. 36(3)(a) del Regolamento (UE) 1169/2011 autorizzava la Commissione ad adottare atti di esecuzione sulla presenza accidentale e non intenzionale di allergeni, ma quegli atti non sono mai stati adottati. La Commissione ha però avviato un'iniziativa su regole armonizzate per l'etichettatura precauzionale degli allergeni, con adozione di un regolamento di esecuzione prevista per il quarto trimestre del 2027: non è quindi una lettera morta, ma fino ad allora la dicitura resta priva di soglie di legge. È cosa diversa dalla dichiarazione degli allergeni presenti come ingredienti, che è obbligatoria, deve figurare nell'elenco ed essere evidenziata: quella ha regole precise, la formula precauzionale no.
Come posso verificare da solo una frase salutistica letta su una confezione?
Con il Registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute della Commissione europea, previsto dall'art. 20 del Regolamento (CE) 1924/2006: è pubblico e contiene le indicazioni autorizzate con le condizioni d'uso e anche quelle respinte, con il motivo del rigetto. Intanto due controlli rapidi: se un claim promette un effetto ma non dice quanto prodotto serve manca un obbligo dell'art. 10(2), e un messaggio vago va accompagnato da un'indicazione specifica autorizzata, per l'art. 10(3).
Cinque etichette lette insieme, e i sei controlli da fare al banco
Le cinque etichette che seguono sono inventate, ma ogni numero è compatibile con le soglie viste finora. Premessa che è anche il punto: sono tutte e cinque perfettamente a norma.
A. Biscotto «ai cereali», con la scritta «fonte di fibre»
Sul fronte: un nome di fantasia grande, spighe in fotografia, «FONTE DI FIBRE». Sul retro: farina di frumento, zucchero, oli vegetali (girasole, palma), farina integrale di frumento 8%, sciroppo di glucosio, uova, agenti lievitanti, sale, aroma naturale di vaniglia; in tabella, fibre 3,2 g e zuccheri 22 g per 100 g. «Fonte di fibre» è una scelta, ed è legittima perché supera i 3 g per 100 g. La denominazione legale è un obbligo (artt. 9(1)(a) e 17(1)) e deve stare nello stesso campo visivo della quantità netta (art. 13(5)), ma non deve stare accanto al nome di fantasia: l'art. 17(4) vieta soltanto che il nome di fantasia la sostituisca, non impone alcuna contiguità. L'8% accanto alla farina integrale è obbligatorio, perché l'ingrediente è evidenziato (art. 22). Il raggruppamento «oli vegetali» seguito dalle origini è ammesso (allegato VII, parte A, punti 8 e 9). E lo zucchero è secondo: pesa più della farina integrale.B. Succo di frutta «100% frutta, senza zuccheri aggiunti»
Sul retro: zuccheri 10 g per 100 ml, e la dicitura «contiene naturalmente zuccheri». Il claim è volontario; la dicitura che lo corregge è obbligatoria proprio perché quel claim è stato fatto. È il caso più limpido di volontario e obbligatorio accoppiati dal legislatore. Da tenere presente la differenza di grandezza vista nella sezione 5: quei 10 g sono zuccheri totali dell'etichetta, non «zuccheri liberi» nel senso dell'OMS.C. Yogurt alla frutta «LIGHT»
Sul fronte «LIGHT» e, in corpo minore, «a ridotto contenuto di grassi rispetto allo yogurt intero». Sul retro: grassi 0,9 g e zuccheri 12 g per 100 g, porzione 125 g. Quella riga in corpo minore non è cortesia: è obbligo, perché «light» impone le stesse condizioni di «a tasso ridotto» e la specificazione di che cosa è ridotto. Il claim riguarda i grassi, non gli zuccheri. La percentuale sul fronte è calcolata sulla porzione da 125 g; la colonna per 100 g è l'unica blindata dall'art. 32(2).D. Cracker «senza conservanti, con olio extra vergine d'oliva»
Sul retro: farina di frumento, olio di girasole, olio extra vergine d'oliva 3%, sale, lievito; sale 2,2 g per 100 g, pari al 37% dell'assunzione di riferimento di 6 g; l'allergene «frumento» in carattere distinto. «Senza conservanti» è volontaria e non regolata, e parla solo di una classe di additivi. Il 3% accanto all'olio d'oliva è obbligatorio perché l'ingrediente è evidenziato sul fronte, e dice che l'olio più abbondante è un altro. Il sale in tabella è tutto il sodio moltiplicato per 2,5, non il sale aggiunto. Evidenziare l'allergene è obbligo; il modo di evidenziarlo è scelta.E. Sugo pronto con bandiera e «pomodoro 100% italiano»
Sul retro: pomodoro 62%, acqua, olio di semi di girasole, cipolla, sale, zucchero, basilico 0,3%, aromi; sul fronte, foglie di basilico grandi. L'origine non è obbligatoria in generale, ma se la grafica suggerisce un'origine, quella reale diventa obbligatoria (art. 26(2)(a)); e avendola dichiarata, scatta la regola dell'ingrediente primario (art. 26(3)). Il 62% del pomodoro è un QUID obbligatorio: l'ingrediente figura nella denominazione ed è quello che caratterizza il prodotto (art. 22). Lo 0,3% del basilico, invece, è il caso interessante, e va letto con prudenza: l'allegato VIII, punto 1, elenca i casi in cui il QUID non è richiesto, e alla lettera a), punto iii), esenta l'ingrediente «utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione». La comunicazione della Commissione sul QUID chiarisce che la deroga non riguarda solo gli aromi in senso tecnico ma ogni ingrediente usato in piccole dosi per aromatizzare, e cita fra gli esempi aglio, erbe aromatiche e spezie, precisando che «piccole quantità» va valutato caso per caso. Quel numero, quindi, può benissimo essere volontario: se c'è, mette comunque in scala l'immagine del basilico. Quanto all'acqua, dalla sua presenza non si può dedurre che superi il 5%: il punto 1 dell'allegato VII, parte A, dice che l'acqua è indicata in funzione del peso nel prodotto finito e che sotto il 5% l'azienda può ometterla, non che debba. Un'azienda può dichiararla anche al 3%. Lo zucchero c'è, dopo il sale, in ordine di peso.I sei controlli
| Controllo | Norma |
|---|---|
| È obbligatorio o l'ha scelto qualcuno? Le dodici voci generali sono il primo posto dove guardare, ma non l'unico: prima di dire «volontario» vanno controllati anche l'allegato III e le norme di settore | artt. 9(1) e 10 del Reg. 1169/2011, allegato III |
| Chi viene prima? Il primo ingrediente pesa di più, ma sotto il 2% l'ordine può essere libero, e anche sopra restano ammessi criteri di ordinamento e raggruppamenti diversi dal peso nel prodotto finito | art. 18(1) e allegato VII, parte A, punti 2, 3, 4, 5, 8 e 9 |
| Se vanta un nutriente, ha una soglia, e il numero è nella tabella che quel vanto ha reso obbligatoria | allegato del Reg. 1924/2006 e art. 7 |
| Se dice «ridotto» o «light», rispetto a che cosa? Almeno −30% rispetto a un prodotto simile, ma −10% per i micronutrienti e −25% per sodio e sale; la specificazione di che cosa determina la riduzione è obbligatoria per «light» e per «a ridotto contenuto calorico» | allegato del Reg. 1924/2006 |
| Se promette un effetto sulla salute, deve dire quanto prodotto serve; e se il messaggio è vago, deve avere accanto una frase autorizzata | art. 10(2) e 10(3) del Reg. 1924/2006 |
| Si può verificare: il Registro dell'Unione è pubblico e contiene anche le indicazioni respinte, con il motivo | art. 20 del Reg. 1924/2006 |
Resta un limite da dichiarare, ed è l'unico modo onesto di chiudere: la legge disciplina che cosa si può scrivere, non che cosa conviene mangiare. Un prodotto perfettamente conforme può essere molto zuccherato; un prodotto senza nessuna scritta sul fronte può avere esattamente la stessa composizione di uno che se ne vanta. L'assenza di vanti non dice nulla, né in un senso né nell'altro. Il regolamento è uno strumento di lealtà commerciale, non una guida alimentare, e finché i profili nutrizionali dell'art. 4 del Reg. 1924/2006 non esisteranno un'etichetta potrà essere del tutto legale e insieme poco informativa sul valore complessivo del prodotto.
La bussola resta quella della prima riga: un'informazione obbligatoria l'azienda deve darla anche quando la danneggia; un'informazione volontaria la dà perché la avvantaggia.
Stato della normativa verificato ad agosto 2026 su EUR-Lex, sul Registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute della Commissione europea e sui siti istituzionali di EFSA, Ministero della Salute, CREA e OMS. I testi consolidati pubblicati su EUR-Lex sono strumenti di documentazione e non producono effetti giuridici: fanno fede le versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Avviso. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e non sostituisce il parere di un medico o di un altro professionista sanitario. Prima di intraprendere qualsiasi trattamento, terapia o cambiamento nelle proprie abitudini, consulta sempre il tuo medico.
Fonti: Regolamento (UE) 1169/2011, testo consolidato 1° aprile 2025, e relativi allegati II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e XV; Regolamento (CE) 1924/2006 e il suo allegato, testo consolidato; Registro dell'Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute; Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 sull'ingrediente primario; Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 sulle carni; Direttiva (UE) 2024/1438 sul miele e D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 207 di recepimento; D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231; DPR 187/2001 su sfarinati e paste; Commissione europea, guida sulle tolleranze per i valori nutrizionali, dicembre 2012; Comunicazione della Commissione sul QUID, 2017/C 393/05; decreto interministeriale 19 novembre 2020 sul NutrInform Battery; JRC, revisione delle evidenze sull'etichettatura fronte-pacco, 2022; Dubois e altri, Journal of the Academy of Marketing Science, 2021; position paper CNBBSV, 2022
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